MUTUO PER RIPIANARE DEBITO IN CONTO CORRENTE

17.04.2014 15:30

LA BANCA MI HA CHIESTO DI STIPULARE UN MUTUO PER RIPIANARE IL DEBITO DI CONTO CORRENTE: COSA FACCIO ?
Non poche volte si è verifica questa situazione: la banca chiede al suo correntista di stipulare con essa stessa un contratto di mutuo per ripianare il debito esistente sul conto corrente. Può succedere che il saldo del conto corrente sia determinato dall’applicazione sul conto corrente di oneri non dovuti ( esempio: interessi ultralegali non pattuiti validamente, capitalizzazione periodica degli stessi in contrasto con l’art. 1283 c.c., commissioni di massimo scoperto non dovute, ecc.): si comprende bene che il saldo di quel conto corrente è solo apparente poiché inficiato da addebiti illegittimi o, comunque, ben superiore alla pretesa legittimamente azionabile da parte della banca.
Si comprende che, nel caso in cui il saldo del conto risulti negativo a causa degli addebiti illegittimamente effettuati il cliente che dovrebbe ricevere il mutuo non solo non ottiene nessun beneficio (visto che il capitale “concesso” viene direttamente destinato a “coprire” un saldo in realtà illegittimo) ma può subire danni patrimoniali dal pagamento della rata di mutuo o dalla pretesa creditoria della banca. La banca, attraverso il mutuo, percepirà gli ulteriori interessi pattuiti quale corrispettivo di una somma mai utilizzata al beneficiario e comprendente somme illegittimamente addebitate sul conto corrente.
In tali casi il mutuo non attuerà alcun interesse meritevole di tutela: a fronte dell’impegno del cliente al pagamento degli interessi egli non riceve alcun vantaggio: la somma solo in apparenza esce dalla banca essendo, in realtà, destinata a soddisfare un credito derivante dal rapporto di conto corrente “viziato” da addebiti non dovuti o da pretese che potrebbero non avere giuridica tutela.
Difettando ogni utilità ed ogni concreto interesse per il cliente, il contratto di mutuo risulta privo di “causa”. La mancanza di “causa” secondo i dettati del Codice Civile (artt. 1418 e 1325, n. 2) e secondo la più recente interpretazione di “causa del contratto” data dalla Corte di Cassazione ( 08.06.2006), determina la nullità del contratto di mutuo nell’ipotesi descritta.
Anche la Giurisprudenza di merito si è attestata a ritenere, in tali ipotesi, nullo il contratto di mutuo stipulato dalla banca per ripianare un precedente suo credito di conto corrente.
La conseguenze della nullità è che il contratto non produce alcun effetto giuridico, con diritto del cliente alla ripetizione di quanto eventualmente corrisposto alla banca in forza del contratto nullo.
avv Gianberto Zilli